Il 9 dicembre 2025, il Federal Department of Home Affairs (DFI), tramite l’UFSP, ha pubblicato la  RU 2025 824, modificando l’Ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31). L’aggiornamento introduce un approccio mirato per il controllo delle furocumarine  nei prodotti leave-on con possibile esposizione al sole.

Le furocumarine sono composti naturali presenti in alcune piante, inclusa la buccia degli agrumi. Queste sostanze sono fototossiche, cioè possono reagire quando la pelle è esposta alla luce UV. Al contatto con i raggi UV, queste sostanze possono interagire con le proteine e il DNA della pelle, provocando arrossamento e gonfiore. Un’esposizione ripetuta o prolungata può avere effetti genotossici, aumentando potenzialmente il rischio di cancerogenicità.

Azioni intraprese

E’ stato introdotto il limite di 1 ppm applicato alla somma di otto specifiche furocumarine, e non più all’intera classe di sostanze.

  • Byakangelicol (CAS 61046-59-1)
  • Epoxybergamottin (CAS 206978-14-5)
  • Isopimpinellin (CAS 482-27-9)
  • 5-Metossiporalene (5-MOP, Bergaptene; CAS 484-20-8)
  • 8-Metossiporalene (8-MOP, Metossalen; CAS 298-81-7)
  • Oxipeucedanin (CAS 737-52-0)
  • Oxipeucedanin idrato (CAS 2643-85-8)
  • Psoralene (CAS 66-97-7)

La Svizzera ha adottato uno dei limiti regolatori più severi a livello internazionale, applicando una soglia di 1 ppm non solo a creme solari e prodotti autoabbronzanti, ma a tutti i cosmetici leave-on che possono venire a diretto contatto con la luce solare nelle normali condizioni d’uso; ad esempio:

  • Creme, lozioni, gel, oli per la pelle
  • Prodotti per labbra e make-up
  • Creme solari e autoabbronzanti
  • Prodotti leave-on dopobarba

Esclusi (non esaustivo):

  • Prodotti per unghie e capelli
  • Igiene orale
  • Deodoranti
  • Prodotti per la cura della pelle notturni
  • Prodotti da risciacquo
  • Profumi e eau de cologne

Scadenza per la conformità: 1 gennaio 2026

Nessun periodo di transizione: i prodotti non conformi non possono essere commercializzati dopo questa data; i prodotti venduti prima del 31 dicembre 2025 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Questa restrizione si applica sia ai cosmetici prodotti in Svizzera sia a quelli importati.

RIFERIMENTI: Federal Department of Home Affairs (DFI). (2025). RU 2025 824: Amendment to the Cosmetics Ordinance. Federal Food Safety and Veterinary Office. Retrieved on 18 December 2025