Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 19 gennaio 2026 ha pubblicato in maniera definitiva il parere del 4 dicembre 2025 che indicava di classificare il 2-amino-2-methylpropanol (INCI name: AMINOMETHYL PROPANOL, CAS 124-68-5 ed EC 204-709-8) come REPROTOSSICO categoria 1B (H360D – Può nuocere al feto), STOT RE 2 (H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta) con il fegato identificato come organo target

La proposta iniziale di classificazione, corredata da giustificazione ed informazioni di base, era stata presentata dall’Austria il 26 novembre 2024 e resa pubblica dal RAC il 16 dicembre 2024. Le parti interessate e Autorità Competenti degli Stati Membri erano state invitate a presentare commenti e contributi entro il 14 febbraio 2025.

Il parere finale del RAC ha tenuto conto delle osservazioni pervenute e ha concluso che la classificazione sopra descritta proposta dal richiedente è giustificata. La decisione del RAC si basa su una complessa valutazione e combinazione di studi sugli animali e sull’uomo.

Si può presumere che la sostanza sarà inserita, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nel 25° ATP (Reg. delegato di adeguamento al progresso tecnico), entro la fine del 2026. L’applicazione della classificazione armonizzata impatterà, tramite un omnibus CMR, anche sul Reg.1223/2009 portando al divieto di immissione sul mercato e messa a disposizione dei prodotti cosmetici contenenti AMP, che dovrebbe quindi avvenire dopo ulteriori 18 mesi, ovvero entro il secondo semestre del 2028.

Se invece l’inserimento sarà nel 26°ATP, previsto nel 2027, il divieto sarà entro il secondo semestre del 2029. Ricordiamo infatti che sulla base del Reg 2024/2865 la classificazione dovrebbe essere adottata l’anno successivo alla valutazione finale del RAC (cit. “Quando ritiene che l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza in questione sia appropriata, la Commissione adotta senza indebito ritardo, e preferibilmente prima della fine dell’anno civile successivo alla pubblicazione del parere del comitato per la valutazione dei rischi, atti delegati conformemente all’articolo 53 bis per modificare l’allegato VI includendovi sostanze unitamente ai pertinenti elementi della classificazione e dell’etichetta……..”)