Il 12 gennaio 2026 la Commissione europea ha pubblicato il Reg. 2026/78 (Omnibus VIII) in attuazione del Reg. Delegato (UE) 2024/2564 (detto anche XXII ATP) che di fatto introduce modifiche agli allegati II, III, IV e V del regolamento sui prodotti cosmetici.
Modifiche dell’allegato II – Elenco degli ingredienti vietati
La voce 1397 è stata aggiornata come segue:
- Acido perborico (H3BO2(O2), sale triidrato monosodico (CAS 13517-209)
- Acido perborico, sale di sodio, tetraidrato (CAS 37244-98-7) (CAS 10486-00-7)
- Perossoborato di sodio, esaidrato
- Perborato di sodio (CAS 15120-21-5)
- Perossometaborato di sodio; perossoborato di sodio (CAS 7632-04-4/ 10332-33-9/ 10486-00-7)
- Acido perborico, sale di sodio (CAS 11138-47-9)
- Acido perborico, sale di sodio, monoidrato (CAS 12040-72-1) (CAS 10332-33-9)
- Trimetil borato (CAS 121-43-7)
Eliminate le voci n. 1398 e 1399
Aggiunte voci da 1752 a 1766
1752. Tubi in carbonio a parete multipla (grafite sintetica a forma tubolare) con una gamma di diametri geometrici ≥ 30 nm a < 3 μm e una lunghezza ≥ 5 μm, inclusi nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT)
1753. Massa di reazione dell’1,3-diossan-5-olo e dell’1,3-diossolan-4-ilmetanolo
1754. Acetone ossima (CAS 127-06-0)
1755. 2-(Dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolina-4-il)fenil]butan-1-one (CAS 119344-86-4)
1756. 2,3-neodecanoato epossipropilico (CAS 26761-45-5)
1757. Bentiavalicarb-isopropile (ISO) (CAS 177406-68-7)
1758. 7-ossabiciclo[4.1.0]epto-3-ilmetil7-ossaabiciclo[4.1.0]eptano-3-carbossilato (CAS 2386-87-0)
1759. Sodio 3-(allilossi)-2-idrossipropansolfonato (CAS 52556-42-0)
1760. 1,4-dicloro-2-nitrobenzene (CAS 89-61-2)
1761. Fenpropidina (ISO) (CAS 67306-00-7)
1762. N,N’-metilendiacrilammide (CAS 110-26-9)
1763. Terz-butile 2-etilperossiesanoato (CAS 3006-82-4)
1764. Trimetilborato (CAS 121-43-7)
1765. S-Metolachlor (ISO) (CAS 87392-12-9)
1766. Pyraclostrobin (ISO) (CAS 175013-18-0)
La voce 1727 è stata modificata e rispetto a Colloidal silver (nano) (CAS 7440-22-4) ora compare:
Argento (nano) [1 nm < diametro delle particelle ≤ 100 nm];Argento (massiccio) [diametro delle particelle ≥ 1 mm] (CAS 7440-22-4)
Modifiche dell’allegato III – Elenco degli ingredienti ammessi con restrizioni
Sono aggiunte le seguenti voci:
379. Argento (polvere) [100 nm < diametro delle particelle < 1 mm]
INCI: SILVER (CAS 7440-22-4)
Ammesso in:
(a) Dentifricio: concentrazione massima 0,05%
(b) Collutorio: concentrazione massima 0,05%
380. 2-idrossibenzoato di esile
INCI: HEXYL SALICYLATE (CAS 6259-76-3)
Con le seguenti restrizioni d’uso
a) Fragranze idroalcoliche(ad eccezione di fragranze idroalcoliche destinate ai bambini di età inferiore a 3 anni): concentrazione massima 2%
b) Tutti i prodotti da risciacquare (ad eccezione di gel doccia, detergente per le mani, balsamo e shampoo per capelli destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni): concentrazione massima 0,5%
(c) Tutti i prodotti da non risciacquare (ad eccezione di balsamo per capelli, lozione per il corpo, crema per il viso, rossetti/balsami labbra e profumi destinati a bambini di età inferiore ai 3 anni): concentrazione massima 0,3%
(d) Dentifricio: concentrazione massima 0,001%
(e) Collutorio: concentrazione massima 0,001%
f) Gel doccia/prodotti per il bagno, prodotti per lavare le mani, shampoo, balsamo per capelli, prodotti per la cura della pelle del corpo, del viso e delle mani, rossetti/balsami per le labbra e profumi destinati a bambini di età inferiore a 3 anni: concentrazione massima 0,1%
Modifiche dell’allegato IV – Elenco dei coloranti consentiti nei cosmetici
La voce 42 dell’allegato IV è aggiornata come segue:
- Argento (polvere) [100 nm < diametro delle particelle < 1 mm]INCI: CI 77820 (CAS 7440-22-4)
(a) Prodotti per le labbra: concentrazione massima 0,2%
(b) Ombretto: concentrazione massima 0,2%
Modifiche all’allegato V – Elenco dei conservanti ammessi nei cosmetici
La voce 7 è aggiornata come segue:
- Bifenil-2-olo; 2-fenilfenolo; 2-idrossibifenile, 2-bifenilato di sodioINCI: o-Phenylphenol (CAS 90-43-7)
Sodium o-Phenylphenate (CAS 132-27-4)a) Prodotti da risciacquo: concentrazione massima 0,2% (come fenolo) L’etichetta deve riportare la seguente dicitura: “evitare il contatto con gli occhi”.
b) Prodotti senza risciacquo: concentrazione massima 0,15% (come fenolo) L’etichetta deve riportare la seguente dicitura: “evitare il contatto con gli occhi”.
La concentrazione combinata non deve superare lo 0,2% nei prodotti da risciacquo e lo 0,15% nei prodotti da non sciacquare.
Da non utilizzare in prodotti con potenziale esposizione per inalazione o in prodotti orali.
Tempistiche per la conformità
Le disposizioni del Reg. 2026/78 si applicano dal 1° maggio 2026, senza distinzione tra l’immissione sul mercato e la messa a disposizione dei prodotti. Ciò significa che, a partire dalla data di applicazione, i cosmetici non conformi non possono più essere venduti sul mercato dell’UE e devono essere richiamati.