Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2024/996 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso della vitamina A, dell’Alpha-Arbutin e dell’Arbutin e di talune sostanze con potenziali proprietà di interferenza endocrina nei prodotti cosmetici.

Riassumiamo di seguito le sostanze e gli allegati coinvolti

In ALLEGATO II, n.d’ordine 1730, viene inserito 4-Methylbenzylidene Camphor, CAS NUMBER 36861-47-9/ 38102-62-4

Contestualmente all’inserimento di questo ingrediente in Allegato II viene soppressa la voce 18 dell’allegato VI, a partire dal 1 MAGGIO 2025.

SCCS ha ritenuto che le informazioni presentate non erano sufficienti per valutare pienamente la potenziale genotossicità della sostanza ma ha confermato che esistono evidenze sul fatto che tale sostanza possa agire come interferente endocrino, con effetti sulla tiroide e sull’equilibrio degli estrogeni, senza possibilità di individuare una concentrazione massima sicura di utilizzo. Per garantire che la sostanza non sia usata né come filtro solare, né per altri utilizzi, è stata presa la decisione di divieto di uso nei prodotti cosmetici

TEMPI di ENTRATA IN VIGORE:

  • dal 1 MAGGIO 2025 i prodotti contenenti tale sostanza non possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
  • Dal 1 MAGGIO 2026 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

In ALLEGATO III, n.d’ordine 373 viene inserita Genistein, CAS NUMBER 446-72-0. Massima % ammessa: 0,007%

In ALLEGATO III, n.d’ordine 374 viene inserita Daidzein, CAS NUMBER 486-66-8. Massima % ammessa: 0,02%

In ALLEGATO III, n.d’ordine 375 viene inserito Kojic Acid, CAS NUMBER 501-30-4. Massima % ammessa in prodotti viso e mani: 1%

In ALLEGATO III, n.d’ordine 377 viene inserita Alpha-Arbutin, CAS NUMBER 84380-01-8.

Massima % ammessa in creme viso: 2% ; Massima % ammessa in lozioni corpo: 0,5%

I livelli di idrochinone devono rimanere il più bassi possibile nelle formulazioni contenenti Alpha-Arbutin e non devono essere superiori al livello di tracce inevitabili.

In ALLEGATO III, n.d’ordine 378 viene inserita Arbutin, CAS NUMBER 497-76-7.Massima % ammessa in creme viso: 7%

I livelli di idrochinone devono rimanere il più bassi possibile nelle formulazioni contenenti Alpha-Arbutin e non devono essere superiori al livello di tracce inevitabili

TEMPI di ENTRATA IN VIGORE:

  • dal 1 FEBBRAIO 2025 i prodotti contenenti tale sostanza non possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
  • Dal 1 NOVEMBRE 2025 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione

In ALLEGATO III, n.d’ordine 376 vengono inseriti

Retinol, CAS NUMBER 11103-57-4/68-26-8; Retinyl acetate, CAS NUMBER 127-47-9; Retinyl palmitate, CAS NUMBER 79-81-2

Massima % ammessa in lozioni corpo: 0,05% di retinolo equivalente; Massima % ammessa in altri prodotti da non sciacquare e da sciacquare: 0,3% di retinolo equivalente.

Per qualsiasi prodotto cosmetico contenente Retinol, Retinyl Acetate o Retinyl Palmitate, è d’obbligo la seguente etichettatura: “Contiene vitamina A. Tenere presente l’assunzione giornaliera complessiva prima di farne uso”.

TEMPI di ENTRATA IN VIGORE:

  • dal 1 NOVEMBRE 2025 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato III non sono immessi sul mercato dell’Unione
  • Dal 1 MAGGIO 2027 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato III non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

L’ ALLEGATO V, n.d’ordine 23, Triclocarban, CAS NUMBER 101-20-2 viene aggiornato come di seguito:

Massima % ammessa in tutti i prodotti cosmetici, eccetto i collutori: 0,2%

Vietato nei dentifrici per bambini di età inferiore a 6 anni.

Per i dentifrici contenenti Triclocarban è d’obbligo la seguente etichettatura: “Da non usare per i bambini di età inferiore a 6 anni”

(Per usi diversi dal conservante, si veda allegato III, n. d’ordine100)

L’ ALLEGATO V, n.d’ordine 25, Triclosan, CAS NUMBER 3380-34-5 viene aggiornato come di seguito:

Massima % ammessa in dentifrici; saponi per le mani; saponi per il corpo/gel doccia; deodoranti (non spray); ciprie e correttori; prodotti per le unghie, per la pulizia delle unghie, delle mani e dei piedi prima dell’applicazione di unghie artificiali: 0,3%

Vietato nei dentifrici per bambini di età inferiore a 3 anni.

Per i dentifrici contenenti Triclosan è d’obbligo la seguente etichettatura: “Da non usare per i bambini di età inferiore a 3 anni”

TEMPI di ENTRATA IN VIGORE:

  • dal 31 DICEMBRE 2024 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e che non soddisfano le condizioni descritte, purché siano conformi alle condizioni applicabili al 23 aprile 2024, non sono immessi sul mercato dell’Unione
  • Dal 31 OTTOBRE 2025 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e che non soddisfano le condizioni descritte non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione