In this context, ECHA on October 28, 2020 released the operational version of the SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects - Products) database. This database will need to include a range of information on articles produced, assembled, imported or distributed in the EU containing SVHC substances from the ECHA Candidate List, published on the ECHA website and continuously updated, if present in quantities greater than 0.1% w/w

In tale ambito l’ECHA il 28 ottobre 2020 ha rilasciato la versione operativa della banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products). In tale banca dati dovranno essere inserite una serie di informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze SVHC della candidate List ECHA, pubblicata nel sito web dell’ECHA e costantemente aggiornata, se presenti in quantità superiore allo 0,1% p/p

We remind you that SVHC substances (Substances of Very High Concern) as defined in art. 57 of Reach are:

  • Carcinogenic, mutagenic, and reproductive toxic substances of Cat. 1A and 1B;
  • Substances identified as Persistent, Toxic and Bioaccumulative (PBT) under the criteria listed in Annex XIII;
  • Substances identified as very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB) according to the criteria listed in Annex XIII;
  • Substances of "equivalent concern" for their effects on human health (e.g., endocrine disruptors and sensitizers) or the environment

This inclusion on the Candidate List triggers immediate reporting requirements for the supply of articles and mixtures containing one of these substances.

Questo obbligo di notifica delle informazioni alla banca dati SCIP coinvolge anche le aziende cosmetiche perché a tutti gli effetti possono ricadere o nella figura di “importatori di articoli” (se acquistano da fornitori extra-UE che non hanno alcun obbligo in ambito Reach) o nella figura di “distributori di articoli” (se acquistano da fornitori UE che hanno l’obbligo di informare se negli articoli venduti vi è presenza di sostanze SVHC alla % > dello 0,1%)

L’ECHA ha però specificato che l’obbligo di fornire informazioni deve iniziare dal primo fornitore (produttore / importatore), perché ha o dovrebbe avere la migliore conoscenza dell’articolo. Per quanto riguarda altri fornitori come i distributori che non sono importatori, si può cercare un approccio che preveda di fare riferimento alle informazioni già presentate dal fornitore a monte, per evitare la doppia segnalazione e limitare adempimenti inutili.

The compliance requirement will begin on JANUARY 5, 2021.

Sul sito web di ECHA è disponibile materiale di supporto e una sezione FAQ

Le informazioni contenute nella Banca Dati SCIP saranno messe a disposizione del pubblico, in particolare dei gestori di rifiuti, garantendo comunque la protezione delle informazioni sensibili.