Il Decreto Legislativo 116 del 2020 ha recepito in Italia la Direttiva Europea (EU) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).

In tale ambito l’ECHA il 28 ottobre 2020 ha rilasciato la versione operativa della banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products). In tale banca dati dovranno essere inserite una serie di informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze SVHC della candidate List ECHA, pubblicata nel sito web dell’ECHA e costantemente aggiornata, se presenti in quantità superiore allo 0,1% p/p

Ricordiamo che le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern / sostanze altamente preoccupanti) come definite all’art. 57 del Reach sono:

  • Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di cat. 1A e 1B;
  • Sostanze identificate come Persistenti, Tossiche e Bioaccumulabili (PBT) ai sensi dei criteri elencati nell’Allegato XIII;
  • Sostanze identificate come molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) ai sensi dei criteri elencati nell’Allegato XIII;
  • Sostanze di “equivalent concern” per i loro effetti sulla salute umana (es., interferenti endocrini e sensibilizzanti) o ambientale

Questo inserimento nella Candidate List fa scattare obblighi immediati di comunicazione per la fornitura di articoli e miscele che contengono una di tali sostanze.

Questo obbligo di notifica delle informazioni alla banca dati SCIP coinvolge anche le aziende cosmetiche perché a tutti gli effetti possono ricadere o nella figura di “importatori di articoli” (se acquistano da fornitori extra-UE che non hanno alcun obbligo in ambito Reach) o nella figura di “distributori di articoli” (se acquistano da fornitori UE che hanno l’obbligo di informare se negli articoli venduti vi è presenza di sostanze SVHC alla % > dello 0,1%)

L’ECHA ha però specificato che l’obbligo di fornire informazioni deve iniziare dal primo fornitore (produttore / importatore), perché ha o dovrebbe avere la migliore conoscenza dell’articolo. Per quanto riguarda altri fornitori come i distributori che non sono importatori, si può cercare un approccio che preveda di fare riferimento alle informazioni già presentate dal fornitore a monte, per evitare la doppia segnalazione e limitare adempimenti inutili.

L’obbligo di adempimento partirà dal 5 GENNAIO 2021.

Sul sito web di ECHA è disponibile materiale di supporto e una sezione FAQ

Le informazioni contenute nella Banca Dati SCIP saranno messe a disposizione del pubblico, in particolare dei gestori di rifiuti, garantendo comunque la protezione delle informazioni sensibili.