Nel Maggio 2023 l’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR).

Questo Regolamento si  applica a partire dal 13 dicembre 2024 ai prodotti non regolamentati dalla legislazione settoriale. Il GPSR sostituisce la Direttiva Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSD) e include requisiti per questioni non affrontate dalla Direttiva, come le vendite a distanza, ad esempio, l’e-commerce.

In particolare, l’articolo 19 del GPSR stabilisce le informazioni che gli operatori economici devono indicare nelle offerte di prodotti resi disponibili sul mercato dell’UE tramite vendite online o altri mezzi di vendita a distanza.

Informazioni da visualizzare per le vendite a distanza

I prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’UE tramite qualsiasi metodo, comprese le vendite online, devono essere conformi al Regolamento Cosmetici dell’UE (CPR). Inoltre, i cosmetici venduti tramite vendite a distanza devono soddisfare i requisiti dell’articolo 19 del GPSR per quanto riguarda gli aspetti non coperti dal CPR. Pertanto, l’articolo 19 del GPSR è complementare all’articolo 19 del CPR sui requisiti di etichettatura.

Di seguto si riportano i principali punti pubblicati nel docuemnto di Cosmetics Europe , nel mese di  Novembre 2023, al fine di fornire un supporto all’industria cosmetica per l’applicazione dell’articolo 19 del GPSR.

L’articolo 19 del GPSR prevede che le offerte di vendita a distanza debbano riportare chiaramente e visibilmente le seguenti informazioni:

  • Nome della Persona Responsabile
  • Indirizzo postale ed elettronico (e-mail o sito web) della Persona Responsabile
  • Informazioni per identificare il prodotto, compresa un’immagine, la sua funzione e qualsiasi altro identificatore.
  • Tonalità e dimensioni disponibili
  • Nome del prodotto, e marchio (quando rilevante)
  • Avvertenze o informazioni sulla sicurezza, come le precauzioni particolari per l’uso

 

Queste informazioni dovrebbero essere tradotte nelle lingue nazionali dei paesi in cui i prodotti sono venduti e possono  non  essere mostrate separatamente se  leggibili nell’immagine del prodotto.

Responsabilità

Il documento  di Cosmetics Europe chiarisce che la responsabilità del rispetto dell’articolo 19 del GPSR  è condivisa tra la Persona Responsabile e il rivenditore delle vendite a distanza. Pertanto, la PR  deve fornire le informazioni indicate nell’articolo 19 al rivenditore on-line e tenerle aggiornate; il rivenditore deve mettere in evidenza  le informazioni ricevute per le vendite a distanza. La Persona Responsabile può redigere un accordo contrattuale con il rivenditore a distanza ai fini del rispetto dell’articolo 19 del GPSR.

Lingua di comunicazione

Le aziende che rendono disponibili i prodotti cosmetici sul mercato tramite vendite online o altri mezzi di vendita a distanza devono garantire che i consumatori abbiano accesso alle informazioni richieste nella lingua (o nelle lingue) determinata dalla legge dello Stato membro ai sensi dell’articolo 19.5 del CPR. Tuttavia, le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi (a) e (b) dell’Art. 19.1 del GPSR (nome e indirizzi della Persona Responsabile) non devono essere tradotte, eccetto nei casi in cui vengano utilizzati alfabeti diversi.

 

Riferimenti legislativi: