Lo scorso 26 aprile, è stato approvato il Regolamento che modificherà l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Tale regolamento impatterà anche sulla possibilità di utilizzo di alcune materie prime nei prodotti cosmetici perché introduce una serie di vincoli e restrizioni riguardanti l’uso di microparticelle di polimeri sintetici intenzionalmente aggiunte come ingredienti in svariati tipi di prodotti. Le microplastiche generano preoccupazione in quanto persistenti nell’ambiente; le microparticelle che degradano in tempi brevi non generano preoccupazione e per questo sono escluse dalla restrizione.
La definizione di microplastiche resta complessa e articolata, perché si basa non solo sulla natura chimica della sostanza ma anche sulle sue caratteristiche fisiche.
Cercando di semplificare, sono definite microplastiche e saranno soggette a restrizioni le microparticelle di polimeri sintetici dove almeno l’1% in peso di tali particelle soddisfa una delle seguenti condizioni:
(a) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
(b) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.
Ci sono alcune microparticelle che, pur avendo le caratteristiche qui sopra indicate, non sono tuttavia considerate microplastiche ai fini della restrizione.
Risultano esplicitamente ESCLUSI da tale definizione le microparticelle costituite dai seguenti polimeri:
(a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione avvenuto in natura e che non sono chimicamente modificati;
(b) polimeri che sono degradabili (da dimostrare in conformità all’Appendice [X]). Per determinare la degradabilità si deve utilizzare una metodica tra quelle indicate nell’Appendice [X]. I metodi di prova consentiti sono organizzati in cinque gruppi.
(c) polimeri che hanno una solubilità superiore a 2 g/L, (da dimostrare in conformità all’appendice [Y]). Per determinare la solubilità si deve utilizzare una metodica tra quelle indicate nell’Appendice [Y]. I metodi di prova consentiti sono 2: linea guida OCSE 120; linea guida OCSE 105.
(d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.
(Per conoscere quali metodi sono elencati in Appendice [X] e [Y] , consultare il seguente link: Comitology Register (europa.eu); scaricare il file ‘Annex’ che si trova in fondo alla pagina. Nella bozza di testo le Appendici sono indicate come X e Y poiché la numerazione effettiva verrà stabilita al momento dell’inserimento nel Regolamento REACH)
Un elenco di sostanze identificate come microplastiche, utilizzate in ambito cosmetico e quindi comprensive di INCI è stato redatto da ECHA già nel 2019 (non risultano ad oggi implementazioni) ed è consultabile al seguente link:
Registry of restriction intentions until outcome – ECHA (europa.eu) (file RCOM)
Va inoltre ricordato che l’uso delle microplastiche insolubili in acqua ad azione esfoliante o detergente è stato vietato in i Italia con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in cui si legge:
- “comma 546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
- Comma 547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:
a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l’uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste
L’entrata in vigore (EIF – Entry Into Force) del provvedimento avverrà il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla GUUE, quindi, entro il mese di luglio di quest’anno.
Di conseguenza i prodotti cosmetici contenenti microplastiche come da definizione precedente non potranno essere immessi sul mercato secondo queste tempistiche:
- Per i prodotti da risciacquo contenenti microsfere la proibizione è immediata all’entrata in vigore (EIF)
- Per gli altri prodotti a risciacquo, la proibizione scatta 4 anni dopo l’EIF
- Per i prodotti per il trucco, labbra e unghie, la proibizione inizia 12 anni dopo l’EIF, con l’obbligo di etichettare tali prodotti con la frase “Contiene microplastiche” dopo 8 anni dall’EIF
- Per tutti gli altri prodotti leave-on, la proibizione è fissata 6 anni dopo l’EIF.
Alcune sostanze, come i “filmogeni” ed i “rigonfianti”, pur ricadendo nella definizione di microplastiche, potranno continuare ad essere utilizzate, in virtù di una deroga, come ingredienti nei cosmetici, con l’obbligo di etichettare i prodotti finiti con apposite “Istruzioni per l’uso e lo smaltimento”, che dovranno essere applicate sui prodotti a partire da 2 anni dopo l’EIF, e con l’obbligo di provvedere alla comunicazione annuale all’ECHA di alcuni dati. Questa ultima casistica desta ancora molti dubbi perché potrebbe non essere semplice capire se le sostanze sono tra quelle che beneficiano della deroga ed inoltre non è data chiara indicazione di come debba essere inserita l’informazione sull’etichetta dei prodotti
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