Come anticipato in precedenti news, il 28 maggio 2021 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento delegato 2021/849 o XVII ATP (EUR-Lex – 32021R0849 – EN – EUR-Lex (europa.eu), dell’11 marzo 2021 che modifica per la 17esima volta, per adeguarlo al progresso tecnico, il regolamento CLP.

Con tale pubblicazione vengono armonizzate le classificazioni ed etichettatura delle sostanze inserite o modificate e vengono disciplinate, vietandole, le sostanze classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione).

Con il XVII ATP, sono state aggiunte 22 sostanze e sono state modificate 41 voci esistenti.

Tra queste sostanze ve ne sono 15 (14 vietate ed una soggetta a restrizioni) di uso cosmetico e pertanto come principio generale, le sostanze classificate CMR sono vietate per l’uso nei cosmetici (articolo 15 del regolamento UE sui cosmetici).

In particolare si attendeva la Opinion SCCS per il Methyl Salicylate.

Il Methyl Salicylate (n. CAS 119-36-8), con nuova classificazione armonizzata, sarà aggiunto all’allegato III del regolamento 1223/2009 e ne verranno stabiliti i limiti d’uso a seconda della tipologia di prodotto cosmetico in cui inserito.

Nel 2021, l’ECHA ha classificato il Methyl salicylate come sostanza CMR di categoria 2, ovvero sospetto tossico per la riproduzione. Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento sui cosmetici, l’industria cosmetica ha chiesto alla Commissione europea di applicare la procedura di esenzione che prevede che l’uso di una sostanza classificata come CMR 2 possa essere consentito, a titolo di esenzione, se il comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) l’ha valutata e l’ha trovata sicura.

La SCCS ad ottobre 2021, con la opinion SCCS/1633/21 [Opinion of the Scientific Committee on Consumer Safety on Methyl salicylate (methyl 2-hydroxybenzoate) (europa.eu)], aveva dato il suo parere finale e aveva indicato la massima concentrazione di methyl salicylate nelle diverse tipologie di prodotti cosmetici, come di seguito riassunto:

MAX 2,52% nei dentifrici;

MAX 0,65% in spray per la bocca;

MAX 0,6% in prodotti per la detersione delle mani, fragranze a base idroalcolica e collutorio destinati a bambini sopra i 10 anni di età e adulti;

MAX 0,4% in spray/aerosol per il corpo (body lotion);

MAX 0,1% nei collutori destinati ai bambini di età compresa tra 6-10 anni;

MAX 0,06% in prodotti leave-on per la cute (ad eccezione del trucco per il viso, prodotti per il corpo spray / aerosol, deodorante spray / aerosol e fragranze a base idroalcolica) e prodotti per capelli leave-on (ad eccezione dei prodotti spray / aerosol);

MAX 0,06% in prodotti per la pelle da risciacquare (eccetto prodotti per la detersione delle mani) e prodotti per capelli con risciacquo;

MAX 0,05% nel trucco del viso (ad eccezione dei prodotti per le labbra, del trucco per gli occhi e dello struccante);

MAX 0,03% nei prodotti per le labbra;

MAX 0,009% in spray/aerosol per prodotti leave-on capelli;

MAX 0,003% in deodoranti spray/aerosol;

Max 0,002% in prodotti per il make up degli occhi e nello struccante;

Inoltre, i prodotti cosmetici per bambini sotto i sei anni non possono contenere salicilato di metile.

L’Omnibus Act V modificheà, inoltre, l’Allegato II come segue:

Sostanze che passeranno in allegato II-vietate

  • Tetrafluoroethylene;
  • DBMC;
  • Pryofenone;
  • Tolpyralate;
  • Azamethiphos (ISO);
  • 3-methylpyrazole;
  • Pydiflumetofen;
  • Sedaxane;
  • MIBK;
  • Dimethomorph (ISO);
  • Imazamox (ISO);
  • Thiamethoxam (ISO);
  • Triticonazole (ISO);
  • Desmedipham (ISO).

La pubblicazione dell’Omibus Act V, da parte della Commissione Europea , è prevista a Settembre 2022.

Ricordiamo che le disposizioni previste dal REGOLAMENTO (UE) 2021/849, entrato in vigore il 17 giugno 2021 (ovvero 20 giorni dopo la pubblicazione sulla GU), avranno obbligatoria applicazione dal 17 dicembre 2022. Non sono previsti tempi di smaltimento visto che gli Omnibus Act non distinguono tra l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato.