Il Tribunale EU, con sentenza del 23 novembre 2022, ha annullato il Reg. delegato 2020/217 (detto anche 14esimo ATP al CLP) del 4 ottobre 2019 per la parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio.
Ricordiamo che, per tale Regolamento, il Titanium dioxide era stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico inferiore o pari a 10 μm. Tale classificazione, attraverso l’OMNIBUS ACT III, aveva comportato anche una modifica al Reg.1223/2009 con l’aggiunta del TITANIUM DIOXIDE in allegato III al numero d’ordine 321, oltre a modifiche dell’allegato IV voce 143 per l’utilizzo come colorante (CI 77891) e dell’allegato VI voce 27, per l’utilizzo come filtro solare.
L’annullamento di tale classificazione armonizzata da parte del Tribunale è dovuta a due fondamentali motivazioni: in primo luogo gli studi su cui si era basata la classificazione della sostanza non sono stati ritenuti affidabili ed accettabili; inoltre era stato violato il principio secondo cui la classificazione come “sostanza cancerogena” può e deve essere applicato solo per quelle sostanze che hanno la proprietà intrinseca di provocare il cancro e tale proprietà non deve dipendere da altri elementi. Nel caso della classificazione del Titanium dioxide invece il pericolo di cancerogenicità è dovuto unicamente a determinate particelle di biossido di titanio respirabili presenti in un certo stato fisico, una certa forma, grandezza e quantità e si manifesta solo in condizioni di sovraccarico polmonare e corrisponde a una tossicità delle particelle.
In seguito a tale sentenza il regolamento delegato 2020/217 dovrà essere modificato nella parte relativa alla classificazione del biossido di Titanio che, essendo stata annullata, non ha più effetti. La Commissione europea ha comunque tempo fino al 10 febbraio 2023 per ricorrere in appello alla Corte di giustizia contro la sentenza di annullamento del Tribunale.
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