L’11 febbraio 2025, è entrato in vigore il Regolamento europeo 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio del 19 dicembre 2024 (noto come Product Packaging Waste Regulation – PPWR), pubblicato sulla GUUE il 22 gennaio 2025.
Tale regolamento abroga la direttiva 94/62/CE e la Decisione 97/129/CE e modifica il Reg. (UE) 2019/1020 (regolamento mercato UE) e la direttiva (UE) 2019/904 (sulla riduzione delle plastiche monouso), introducendo nuove regole per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con l’obiettivo primario della sostenibilità e di armonizzare gli obblighi per le imprese in tutta l’Unione Europea. Si applicherà dal 12 agosto 2026, dopo un periodo transitorio di 18 mesi.
Trattandosi di REGOLAMENTO viene applicato direttamente a tutti gli Stati UE, senza necessità di recepimento con decreti legislativi interni e senza possibilità di modifiche da parte dei diversi Stati.
Il nuovo regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto di utilizzo o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: stabilisce requisiti specifici per tutti i settori, dall’industria al commercio al dettaglio, fino agli uffici, ai servizi o nuclei domestici. Le imprese dovranno adattarsi a nuovi standard per garantire che i loro imballaggi siano più riciclabili, riutilizzabili ed efficienti dal punto di vista ambientale.
Gli obiettivi finali del regolamento sono quelli di ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio rispetto ai livelli del 2018 (del 5% entro il 2023, del 10% entro il 2025, del 15% entro il 2040), limitare gli sprechi, promuovere il riciclo e incentivare il riutilizzo.
Il raggiungimento di tali obiettivi passerà attraverso azioni concrete. Fabbricanti e importatori dovranno ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi; verrà vietato l’utilizzo di imballaggi considerati superflui, e si dovrà ridurre l’imballaggio non necessario per imballaggi multipli e per il trasporto con un massimo del 50% di spazio vuoto. Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati determinati tipi di imballaggi di plastica monouso; tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg, gli imballaggi monouso per i cibi e le bevande consumati in bar, ristoranti e hotel, le porzioni individuali di condimenti, salse, panna da caffè, zucchero in bar, ristoranti e hotel, i contenitori monouso per cosmetici (bustine monodose), e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa)
Parallelamente si agirà sulla sostenibilità degli imballaggi, incentivando l’uso di imballaggi riutilizzabili e ricariche per prodotti come alimenti o detergenti, riducendo di fatto i rifiuti in ambito domestico; ecco alcuni aspetti essenziali affrontati dal Regolamento:
- Divieto di utilizzo negli imballaggi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), detti anche “inquinanti eterni”, e limitato il contenuto di cadmio, mercurio e cromo esavalente.
- Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) sulla base di specifici criteri.
- dal 2030 tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quota minima di plastica riciclata, variabile dal 10% al 35% a seconda della tipologia. Queste percentuali aumenteranno ulteriormente entro il 2040.
- entro il 2030, almeno il 10% degli imballaggi per bevande alcoliche e analcoliche dovrà essere in formato riutilizzabile. Inoltre, entro il 12 febbraio 2027, i clienti potranno utilizzare contenitori personali per alimenti e bevande da asporto, senza costi aggiuntivi. Entro il 12 febbraio 2028, i pubblici esercizi dovranno offrire un’opzione di imballaggi riutilizzabili per l’asporto, garantendo condizioni economiche e pratiche equivalenti a quelle degli imballaggi monouso.
Il regolamento affronta anche, all’articolo 12, l’aspetto di una etichettatura armonizzata per indicare il corretto smaltimento e per informare i consumatori su riciclabilità e riutilizzabilità. A partire dal 2028, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno riportare un’etichettatura che indichi chiaramente i materiali di cui sono composti, facilitando la corretta separazione per il riciclo. Inoltre, gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere etichettati per informare i consumatori sulla loro capacità di riutilizzo.
Sarà obbligatorio un codice QR per indicare la composizione dell’imballaggio e i punti di raccolta.
L’etichetta armonizzata sarà obbligatoria non prima del 12 agosto 2028 e comunque si attende la pubblicazione di futuri atti di esecuzione che dovranno essere adottati. Nel frattempo, restano in vigore le disposizioni adottate da ciascun Stato membro.
Per le aziende il nuovo regolamento costituisce un’importante ed impattante novità e sfida perché significherà ripensare il design degli imballaggi, investire in materiali più sostenibili e rispettare limiti più stringenti.
L’ECHA da parte sua dovrà identificare le sostanze chimiche nocive presenti negli imballaggi e proporre restrizioni al loro utilizzo.
- SCCS/1674/25: Final opinion on Butylparaben (CAS No. 94-26-8, EC No. 202-318-7) – children exposure –
- Anticipazioni Omibus VIII
- Nuovi Standard ISO per il test dell’SPF
- Regolamento (UE) 2025.40- Imballaggi e rifiuti da imballaggi
- Preliminary Opinion aperta a commenti per Benzophenone-2 e Benzophenone-5
- SCCS/1677/25: Preliminary opinion on Hydroxyapatite (nano), HAP (nano)
- SCCS: presa in carico della valutazione della sicurezza per i coloranti BASIC BROWN 16 e BASIC BLUE 99
- Regolamento Deforestazione non interessa i prodotti cosmetici
- Preliminary Opinion SCCS DHHB
- Valutazione del regolamento sui prodotti cosmetici – invito a contribuire alla sua valutazione
- Aggiornamento su Regolamentazione UK per le salviette umidificate contenenti plastica
- Final Opinion SCCS HC RED 18
- Confermata Allerta Acido Gliossilico
- Candidate list ECHA, nuove sostanze
- Proposta FDA: standardizzazione dei test per la rilevazione di fibre di amianto nel talco
- Nuova Regolamentazione UK per le salviette umidificate contenenti plastica
- SCCS: Opinion preliminare Ethylhexyl Methoxycinnamate
- Preliminary Opinion SCCS BENZOPHENONE-1
- Opinion finale SCCS Vetiver Oil
- Acido gliossilico, alert dal mercato francese
- Proposta di classificazione per il CBD come sostanza reprotossica
- Talc, aggiornamento sulla probabile futura classificazione
- Classificazione Sostanze XXII ATP
- REGOLAMENTO (UE) 2024/2462: acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi Sali e sostanze ad esso correlate
- Opinion Finale SCCS su Triphenyl phosphate
- Confermata la sicurezza del colorante HC YELLOW No.16
- Addendum SCCS Opinion sul Hexyl Salicylate
- Esposizione aggregata all’acido salicilico e i suoi esteri nei prodotti cosmetici
- VII OMNIBUS ACT, regolamento in bozza
- SCCS: “Scientific Advice on Titanium dioxide (TiO2)”
- Pubblicato Regolamento 1328/2024: Restrizioni su D5e D6
- Opinion preliminare Silver
- Opinion SCCS preliminare sulla tossicità per inalazione dell’ingrediente della fragranza Acetylated Vetiver Oil
- Opinion SCCS preliminare su Citral – Metodologia QRA2 per la sensibilizzazione cutanea
- Opinion SCCS Triphenyl Phosphate Vetiver
- Nuova Regolamentazione UK: BHT e differenze con il Regolamento Europeo 1223/2009
- Reg.2024/996 – Aggiornamento ingredienti cosmetici
- Divieto di greenwashing – Regolamento UE 2024/825
- Regolamento Nanomateriali
- Opinion SCCS Hydroxypropyl p-phenylenediamine
- Congresso Annuale ERPA sulle Normative e Conformità dei prodotti cosmetici
- XXI ATP e Classificazione Sostanze
- Tea Tree Oil, aggiornamento sulla probabile futura classificazione
- NCS – Sostanze Naturali Complesse, allergeni e loro gestione in Dossier Manager
- Microplastiche – regolamento 2023/2055 che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH
- Vendita a distanza: regolamento GPSR e linee guida di Cosmetics Europe per i prodotti cosmetici
- Benzophenone-4: Opinon preliminare SCCS
- Sicurezza dell’alluminio nei prodotti cosmetici – SCCS Preliminary Opinion Dicembre 2023 Submission IV
- Francia e la legge AGEC
- Corrigendum SCCS XII
- Aggiornamento su ingredienti D4, D5 e D6
- MoCRA: aggiornamento
- Possibili nuove classificazioni CMR per INCI cosmetici
- Nuovi allergeni (REG. 2023/1545): interpretazione e inserimento componenti dell’essenza in Dossier ManagerMicroplastiche – Regolamento 2023/2055 che modifica l’allegato XVII del regolamento REACHVI OMNIBUS ACT, Reg. 2023-1490 aggiorna l’allegato II del. Reg.1223-2009
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- VI OMNIBUS ACT, Reg. 2023-1490 aggiorna l’allegato II del. Reg.1223-2009
- MoCRA: aggiornamenti per la registrazione dei Siti Produttivi e della lista prodotti
- Nuovi allergeni da etichettare
- Regolamento (UE) 2023/988 sicurezza prodotti
- Ingredienti cosmetici: nuove restrizioni entro la fine del 2023
- Aggiornamento microplastiche
- TTC e iTTC
- Interferenti endocrini
- SCCS XII – NAM (New Approach Methodology) & NGRA (Next Generation Risk Assessment)
- Bozza Regolamento sulla restrizione d’uso dei nanomateriali
- HC BLUE 18 – SCCS Opinion
- SCCS XII 16 Maggio 2023
- Classificazione Sostanze, XVIII ATP, Omnibus Act VI – Nuova data entrata in vigore
- Test preliminare tinture per capelli – Raccomandazione CE N.27 del 26/04/2023
- Aggiornamento MoCRA e nuovo portale registrazione prodotti e siti produttivi
- SCCS/1648/22: Preliminary Opinion Hydroxyapatite (nano)
- FDORA 2022 e il Modernization of Cosmetics Regulation Act: aggiornamenti normativi per gli Stati Uniti d’America
- Retinol
- Nuova Opinion SCCS: Triclosan e Triclocarban
- Titanium Dioxide
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- Nuovo modulo per la comunicazione delle informazioni sui siti di produzione dei cosmetici
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