L’11 febbraio 2025, è entrato in vigore il Regolamento europeo 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio del 19 dicembre 2024 (noto come Product Packaging Waste Regulation – PPWR), pubblicato sulla GUUE il 22 gennaio 2025.

Tale regolamento abroga la direttiva 94/62/CE e la Decisione 97/129/CE e modifica il Reg. (UE) 2019/1020 (regolamento mercato UE) e la direttiva (UE) 2019/904 (sulla riduzione delle plastiche monouso), introducendo nuove regole per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con l’obiettivo primario della sostenibilità e di armonizzare gli obblighi per le imprese in tutta l’Unione Europea. Si applicherà dal 12 agosto 2026, dopo un periodo transitorio di 18 mesi.

Trattandosi di REGOLAMENTO viene applicato direttamente a tutti gli Stati UE, senza necessità di recepimento con decreti legislativi interni e senza possibilità di modifiche da parte dei diversi Stati.

Il nuovo regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto di utilizzo o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: stabilisce requisiti specifici per tutti i settori, dall’industria al commercio al dettaglio, fino agli uffici, ai servizi o nuclei domestici. Le imprese dovranno adattarsi a nuovi standard per garantire che i loro imballaggi siano più riciclabili, riutilizzabili ed efficienti dal punto di vista ambientale.

Gli obiettivi finali del regolamento sono quelli di ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio rispetto ai livelli del 2018 (del 5% entro il 2023, del 10% entro il 2025, del 15% entro il 2040), limitare gli sprechi, promuovere il riciclo e incentivare il riutilizzo.

Il raggiungimento di tali obiettivi passerà attraverso azioni concrete. Fabbricanti e importatori dovranno ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi; verrà vietato l’utilizzo di imballaggi considerati superflui, e si dovrà ridurre l’imballaggio non necessario per imballaggi multipli e per il trasporto con un massimo del 50% di spazio vuoto. Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati determinati tipi di imballaggi di plastica monouso; tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg, gli imballaggi monouso per i cibi e le bevande consumati in bar, ristoranti e hotel, le porzioni individuali di condimenti, salse, panna da caffè, zucchero in bar, ristoranti e hotel, i contenitori monouso per cosmetici (bustine monodose), e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa)

Parallelamente si agirà sulla sostenibilità degli imballaggi, incentivando l’uso di imballaggi riutilizzabili e ricariche per prodotti come alimenti o detergenti, riducendo di fatto i rifiuti in ambito domestico; ecco alcuni aspetti essenziali affrontati dal Regolamento:

  • Divieto di utilizzo negli imballaggi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), detti anche “inquinanti eterni”, e limitato il contenuto di cadmio, mercurio e cromo esavalente.
  • Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) sulla base di specifici criteri.
  • dal 2030 tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quota minima di plastica riciclata, variabile dal 10% al 35% a seconda della tipologia. Queste percentuali aumenteranno ulteriormente entro il 2040.
  • entro il 2030, almeno il 10% degli imballaggi per bevande alcoliche e analcoliche dovrà essere in formato riutilizzabile. Inoltre, entro il 12 febbraio 2027, i clienti potranno utilizzare contenitori personali per alimenti e bevande da asporto, senza costi aggiuntivi. Entro il 12 febbraio 2028, i pubblici esercizi dovranno offrire un’opzione di imballaggi riutilizzabili per l’asporto, garantendo condizioni economiche e pratiche equivalenti a quelle degli imballaggi monouso.

Il regolamento affronta anche, all’articolo 12, l’aspetto di una etichettatura armonizzata per indicare il corretto smaltimento e per informare i consumatori su riciclabilità e riutilizzabilità. A partire dal 2028, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno riportare un’etichettatura che indichi chiaramente i materiali di cui sono composti, facilitando la corretta separazione per il riciclo. Inoltre, gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere etichettati per informare i consumatori sulla loro capacità di riutilizzo.

Sarà obbligatorio un codice QR per indicare la composizione dell’imballaggio e i punti di raccolta.

L’etichetta armonizzata sarà obbligatoria non prima del 12 agosto 2028 e comunque si attende la pubblicazione di futuri atti di esecuzione che dovranno essere adottati. Nel frattempo, restano in vigore le disposizioni adottate da ciascun Stato membro.

Per le aziende il nuovo regolamento costituisce un’importante ed impattante novità e sfida perché significherà ripensare il design degli imballaggi, investire in materiali più sostenibili e rispettare limiti più stringenti.

L’ECHA da parte sua dovrà identificare le sostanze chimiche nocive presenti negli imballaggi e proporre restrizioni al loro utilizzo.