Le sostanze disciplinate dai Regolamenti sotto riportati sono oggetto dell’aggiornamento.

La Commissione EU ha pubblicato sulla GUUE L 379 del 13 novembre 2020 tre nuovi Regolamenti, già approvati nel giugno scorso, che nello specifico sono:

  • il Regolamento (UE) 2020/1682 del 12 novembre 2020 che modifica l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009, alle voci 313 e 314, autorizzando l’uso di HEMA e Di-HEMA nei prodotti unghie per solo uso professionale con l’obbligo di riportare in etichetta specifiche restrizioni (“solo per uso professionale” e “Può causare una reazione allergica”), con le seguenti tempistiche di adeguamento: dal 3 giugno 2021 non sono immessi sul mercato dell’Unione prodotti contenenti tali sostanze e non conformi alle restrizioni; dal 3 settembre 2021 non sono messi a disposizione del mercato dell’Unione prodotti contenenti tali sostanze e non conformi alle restrizioni.
  • il Regolamento (UE) 2020/1683 del 12 novembre 2020 (con rettifica pubblicata sulla GUUE del 26 novembre 2020) che modifica gli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1223/2009. In dettaglio, in Allegato II vengono inserite le voci dalla 1642 alla 1644, corrispondenti a tre sostanze che, sulla base dei pareri di SCCS, vengono vietate per la colorazione dei capelli e delle ciglia con le seguenti tempistiche di adeguamento: dal 3 settembre 2021 non sono immesse sul mercato dell’Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze; dal 3 giugno 2022 non sono messe a disposizione del mercato dell’Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze. In Allegato III viene invece modificata la voce 292, con estensione dell’utilizzo della sostanza anche in prodotti ad uso professionale per la tintura delle ciglia, e vengono inserite le voci dalla 315 alla 320 corrispondenti a sei coloranti per capelli, con l’obbligo di riportare in etichetta specifiche avvertenze a partire dal 3 dicembre 2021.
  • il Regolamento (UE) 2020/1684 del 12 novembre 2020 che modifica l’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009 con l’inserimento tra i filtri UV ammessi, alla voce n.32, del Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate alla concentrazione massima del 3%.